Il Decreto OIERT, che punta ad aumentare la quota di energia rinnovabile venduta per la climatizzazione degli edifici, è attualmente in fase di consultazione pubblica. Inizialmente fissata per metà gennaio, la scadenza era stata prorogata al 31 gennaio 2024.
Si tratta di un provvedimento che mira ad introdurre un obbligo sulla quota di energia rinnovabile per le società pubbliche e private impegnate nella vendita di energia, sottoforma di calore, per il riscaldamento e il raffrescamento.
Una novità che si allinea agli obiettivi di ridurre il più possibile il consumo di fonti fossili, con un importante aumento della sostenibilità per la gestione degli edifici, fino a raggiungere la decarbonizzazione nel 2050.
Lo schema del Decreto OIERT è stato posto in consultazione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel mese di dicembre 2023, con l’obiettivo di condividerne i contenuti con i soggetti “toccati” dal testo e verificare l’avanzare di eventuali osservazioni e spunti.
Una raccolta di pareri e considerazioni che diventeranno parte della valutazione finale del testo, che porterà alla redazione del testo nella sua versione definitiva. Le principali parti interessate sono le società che vendono energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento, in quantità superiori a 500 TEP all’anno.
La necessità di definire un obbligo sulla quota di rinnovabili vendute nasce proprio dall’attuale contesto energetico e politico, che ha visto lo sviluppo di piani e strategie per raggiungere importanti obiettivi in materia ambientale entro il 2030 e il 2050. Nello specifico, si pone attenzione al settore della climatizzazione degli edifici in quanto rappresenta circa il 50% dei consumi energetici dell’Unione Europea. Motivo per cui è essenziale attuare un cambio di rotta, incentivando le rinnovabili e favorendo una drastica riduzione delle emissioni in atmosfera. Allo stesso tempo, il settore risulta anche uno di quelli con maggior margine di miglioramento, tanto che secondo alcune previsioni si stima che nei prossimi 15 anni il 40% dei consumi rinnovabili riguarderà proprio riscaldamento e raffrescamento.
La normativa nazionale, infine, si allinea agli obiettivi europei e con il PNIEC si introducono alcuni target, tanto che il D.Lgs n. 199 del 8 novembre 2021, all’art.27 riporta anche l’obbligo di incrementare l’energia rinnovabile termica nelle forniture di energia. Secondo lo scenario di consumo proposto dal Piano Energia e Clima, inoltre, è previsto un target complessivo per la quota di FER nel settore termico pari al 36,7%.
Il Decreto OIERT ha impatto sulle società che si occupano di vendere energia per la climatizzazione mediante sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, oltre che sugli impianti di cogenerazione, in quanto sono considerate soluzioni particolarmente interessanti in ottica di decarbonizzazione e sviluppo di energia rinnovabile.
Questi sistemi, infatti, si compongono di grandi centrali di produzione del calore, ma servono un numero di utenti molto elevato, garantendo al contempo anche elevati livelli di efficienza energetica. Al momento, però, in Italia le quote rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono principalmente imputabili a biomassa solida (molto utilizzata nel settore residenziale) e pompe di calore.
Inoltre, la Direttiva RED III prevede la specifica introduzione di target per la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili in ogni Stato Membro, con uno specifico richiamo ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. La normativa, infatti, chiede di aumentare la quota rinnovabile fino al 48% entro il 2030.
Il Decreto OIERT si pone come strumento per favorire questo aumento e propone due differenti alternative per i produttori soggetti ad obbligo, da un lato una crescita lenta nei primi anni e più intensa alla fine, dall’altro un andamento graduale costante.
Inoltre, lo schema in consultazione prevede che, a fronte di un’inadempienza da parte di un soggetto obbligato, questi dovrà versare un importo economico proporzionale al numero di TEP di mancata produzione da fonti energetiche rinnovabili e in relazione al costo addizionale del TEP, calcolato considerato il costo di produzione medio da fonti rinnovabili e il costo di produzione da fonte tradizionale.
Infine, è prevista l’introduzione di un’attività di controllo, per la quale è richiesto a tutte le società che vendono energia termica in quantità superiori ai 500 TEP annui e che rientrano nell’obbligo previsto dal decreto, di conservare tutta la documentazione comprovante le dichiarazioni rese per almeno 5 anni. In ogni caso, a seguito del termine della consultazione al momento in corso si provvederà a definire un testo definitivo, grazie proprio anche al parere dei soggetti interessati.