Non solo efficienza, comfort e risparmio energetico: installare pompe di calore oggi significa scegliere soluzioni impiantistiche sostenibili anche dal punto di vista economico. Questo in virtù del ruolo strategico che il riscaldamento full-electric ha guadagnato, anno dopo anno, nelle alternative incentivanti legate alla riqualificazione energetica degli edifici.
Dove sta il “guadagno”? Ecobonus, superbonus, cessione del credito, conto termico: prendiamo spunto dal capitolo 4 del Libro bianco sulle Pompe di Calore di Assoclima per analizzare gli strumenti fiscali a disposizione dei privati e delle pubbliche amministrazioni orientati all’efficienza.
Partiamo da un “ever green” delle detrazioni fiscali. L’ecobonus consente di recuperare il 65% delle spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.
Per ottenere l’ecobonus, il sistema deve rispettare i requisiti minimi prestazionali di efficienza definiti dal DM 19 febbraio 2007, modificato dal DM 26 ottobre 2007 coordinato con DM 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 “Decreto edifici”. Inoltre, non rientrano le installazioni su edifici sprovvisti di impianto di riscaldamento e l’aggiunta di split a pompa di calore a integrazione di un sistema esistente.
La detrazione dall’Irpef o Ires è rivolta a contribuenti, residenti e non, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. Una volta presentata richiesta tramite il portale Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la detrazione, per un massimo di 30.000 euro, viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
In questi edifici, spesso di vecchia data, c’è davvero bisogno di efficienza energetica. Per questo dal 2017 sono previste detrazioni fino al 75% per gli interventi di riqualificazione di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica.
I sistemi a pompa di calore sono una tecnologia chiave del percorso di efficientamento e decarbonizzazione del patrimonio immobiliare italiano
Il superbonus è l’incentivo del momento. E anche qui non poteva mancare la pompa di calore. Dal 1° luglio 2020 e al 31 dicembre 2021, i condomìni o le persone fisiche che intervengono sulle unità immobiliari (escluse quelle per esercizio di attività di impresa, arti e professioni) possono beneficiare di una detrazione del 110% ripartita in 5 anni anziché in 10.
Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari o le unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, la riqualificazione deve permettere un salto di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta.
I principali interventi sono:
Lo strumento del superbonus è interessante anche per i contesti condominiali. Parliamo di interventi nelle parti comuni che permettano un salto di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta. Anche qui, valgono le migliorie in termini di isolamento termico, riscaldamento in pompa di calore, caldaia centralizzata a condensazione in classe A, sistema ibrido, geotermia, microcogenerazione o collettori solari.
Il Libro bianco di Assoclima si sofferma anche su un interessante “accessorio” delle detrazioni fiscali. Dal 2016, infatti, è possibile cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica.
La cessione del credito prevista per interventi eseguiti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 sulle parti comuni di edifici condominiali e per interventi eseguiti dal 1 gennaio 2018 anche sulle singole unità immobiliari.
Il credito può essere ceduto a:
Il contribuente può scegliere tra due opzioni. La prima è ottenere uno sconto in fattura (fino al 100% del corrispettivo), anticipato dal fornitore che ha eseguito i lavori. Quest’ultimo potrà a sua volta recuperare la somma sotto forma di credito di imposta, cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. Altra possibilità, trasformare il corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari. In sostanza, viene eliminato il vincolo di una sola cessione all’interno della filiera.
E se l’installazione della pompa di calore non dovesse rientrare nei requisiti degli incentivi precedenti? La terza via si chiama bonus casa per ristrutturazione edilizia. Lo strumento consente di detrarre il 50% delle spese sostenute, su abitazioni o parti comuni di condomìni, per interventi di sostituzione di pompe di calore (definite in questo caso “condizionatori”), riparazione o installazione di singoli elementi, detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico.
La detrazione, fino a un massimo di 96.000 euro, è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Qui, al contrario dell’ecobonus, non esistono requisiti minimi di efficienza.
Concludiamo la nostra carrellata con il conto termico, introdotto dal D.M. 16 febbraio 2016. Un incentivo dedicato sia ai privati sia alle Pubbliche Amministrazioni per interventi di piccole dimensioni legati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e all’efficientamento energetico.
Condizione necessaria, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto a pompa di calore. Stavolta l’incentivo non dipende dalle spese sostenute ma dall’energia termica prodotta e viene erogato in un periodo compreso tra 2 a 5 anni. A meno che il totale non sia inferiore a 5.000 euro: in questo caso si ottiene un’unica rata, accelerando nettamente i tempi di rientro rispetto alle detrazioni fiscali.
Per ulteriori approfondimenti sul mercato italiano e sui vantaggi di installare pompe di calore, consulta il libro bianco di Assoclima.