Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate la Circolare interpretativa del superbonus 110% (n. 24/E) con i chiarimenti e la disciplina lo sconto in fattura e la cessione del credito e il Provvedimento con le istruzioni per scegliere la cessione del credito. Questi due provvedimenti seguono il Decreto Asseverazioni e il Decreto Requisiti Ecobonus.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la tanto attesa circolare con i chiarimenti per poter accedere al Superbonus 110%, la misura introdotta dal Decreto Rilancio per gli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici realizzati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Al Superbonus del 110%possono accedere anche i familiari e i conviventi del possessore dell’immobile che effettuano la spesa per i lavori eseguiti sugli immobili a loro disposizione. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato.
L’incentivo si legge nella circolare dell’Agenzia delle Entrate che “è usufruibile anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti”. Questo requisito non è richiesto per i lavori sulle parti comuni dei condomini.
La detrazione del 110% si allarga ad alcune spese accessorie agli interventi come i costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali come perizie, sopralluoghi e spese preliminari di progettazione.
Con la circolare è stato approvato il modello di Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui vengono effettuati i lavori.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi di intermediari e professionisti abilitati.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi che danno diritto alla maxi agevolazione 110%.
La circolare definisce le regole per permettere a cessionari e fornitori di beneficiare del credito d’imposta, con la stessa ripartizione delle quote annuali. Il credito può essere utilizzato solo in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.
Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”
Qui è possibile scaricare la Circolare n. 24/E dell’Agenzia Delle Entrate.
Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
A questo link il provvedimento e i moduli direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.