L’evoluzione normativa per l’efficienza energetica degli edifici

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo n.48 del 10 giugno del 2020, che contiene le novità dell’ultima Direttiva Europea sull’efficienza energetica degli edifici.
L'efficienza energetica degli edifici secondo il Decreto Legislativo n.48/2020

Dopo un’approvazione preliminare del recepimento della Direttiva 2018/844/UE da parte del Consiglio dei Ministri alla fine del mese di gennaio, il 9 giugno è avvenuta l’approvazione definitiva del Decreto Legislativo n.48 del 10 giugno 2020. Il nuovo decreto, infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 10 giugno.

La Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici e sull’efficienza energetica (il titolo originale è Energy Performance of Buildings Directive – EPBD III) è entrata in vigore il 9 luglio del 2018 e si compone di 5 articoli. Lo scopo è quello di promuovere l’efficienza energetica e di far sì che gli edifici siano sempre più performanti, in visione anche dell’obiettivo di raggiungere un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050. Questo testo modifica la Direttiva 2010/31/UE e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. All’art.3 della Direttiva viene esplicitato il termine di recepimento della stessa da parte degli Stati membri, che si impegnano a mettere in vigore le disposizioni per il recepimento entro il 10 marzo 2020.

In Italia la Direttiva viene, appunto, recepita e attuata con il D. Lgs. 48/2020 che, con i suoi 18 articoli, modifica e integra il D. Lgs 192/2005 (originariamente era denominato “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”), che a sua volta recepiva le precedenti direttive in materia di efficienza energetica.

Gli obiettivi del Decreto Legislativo n.48/2020

Il Decreto Legislativo n.48/2020 introduce una serie di novità in merito all’efficienza energetica degli edifici, sia nuovi che esistenti, e alle loro prestazioni. In linea con quanto definito dalla normativa europea, lo scopo del decreto è quello di definire una strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare italiano.

Sostenere la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale permetterà di trasformare edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero, con un beneficio importante anche per la collettività. L’obiettivo è ambizioso e per questo si applicano dei requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici nuovi, ma anche per quelli esistenti e sottoposti a una ristrutturazione importante. Nell’Art. 5 si parla anche di modifiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla qualificazione energetica, nonché ad alleviare la povertà energetica e a superare le inefficienze degli interventi di riqualificazione.

Inoltre, il decreto mira a favorire la diffusione di adeguati strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, così da accrescere la consapevolezza delle persone sull’importanza della riqualificazione energetica e le loro conoscenze sul tema.

Ristrutturazione e riqualificazione energetica

L’ambito di applicazione

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del decreto, all’Art.3 è specificato che sono esclusi gli edifici per il cui uso non sono previsti l’installazione e l’uso di impianti tecnici per la climatizzazione, come cantine, autorimesse o depositi. Per queste tipologie, però, sono valide le indicazioni del decreto inerenti all’integrazione dell’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici. L’esclusione dall’applicazione del decreto riguarda anche gli edifici vincolati, per i quali spetta all’autorità per la tutela dei beni esprimersi rispetto alla compatibilità degli interventi di riqualificazione energetica.

Le novità per la riqualificazione energetica degli edifici

Le nuove costruzioni e le ristrutturazioni dovranno mettere al primo posto l’efficienza energetica, ma anche la salute e la sicurezza delle persone. La strategia di ristrutturazione a lungo termine contenuta nel decreto è stata recepita nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima  (PNIEC) sono stabilite delle misure necessarie allo scopo, tra cui una ricognizione del parco immobiliare, l’individuazione di approcci e tecniche consoni allo scopo, facendo riferimento alla tipologia di edificio e al suo ciclo di vita, ma anche a un bilancio dei costi e dei benefici ottenibili.

Tra i vari punti del decreto, però, assume particolare rilievo la promozione di nuove tecnologie informatiche e intelligenti, si parla quindi di ICT, domotica e building automation. L’automazione e l’intelligenza, del resto, sono ingredienti importanti per assicurare un reale efficientamento nella gestione degli impianti.

Da qui anche l’introduzione dell’indicatore di “prontezza” dell’edificio, ovvero un nuovo parametro che calcolerà l’intelligenza dell’immobile, da affiancare a quello per l’efficienza energetica.

Nuovi requisiti anche in ambito di infrastruttura per la mobilità elettrica, validi sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, necessari a dare un maggior impulso a questo tipo di mobilità, prevedendo anche un numero minimo di installazioni di punti di ricarica. Infine, con il nuovo decreto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) assume ancora maggior rilievo e le competenze sanzionatorie passano alle regioni e alle province autonome.

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Gaia Mussi

Laureata in Progettazione Tecnologica e Ambientale, da sempre appassionata ai temi della sostenibilità e della tecnologia. Collabora come copywriter con portali, magazine e aziende per la creazione di contenuti inerenti il campo dell’edilizia, della sostenibilità e del risparmio energetico
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