Punto di ricarica elettrica a casa: incentivo fiscale 50% o superbonus 110%?

Come decidere l'incentivo migliore per l'installazione di un punto di ricarica per auto elettriche? Come valutare le condizioni più convenienti per il condominio?
Punto di ricarica elettrica a casa: incentivo fiscale 50% o superbonus 110%?

La crescita della domanda per le nuove immatricolazioni di auto elettriche è in costante seppur lento aumento, ma è fondamentale poter aumentare la rete di ricarica domestica, anche per superare la preoccupazione per la presunta autonomia limitata di questi veicoli. Oggi, grazie agli incentivi fiscali può diventare facile e conveniente installare un punto di ricarica elettrica a casa propria. MCE Lab e l’Arch Annalisa Galante – coordinatrice scientifica di That’s Smart nell’ambito di MCE – Mostra Convegno Expocomfort – analizzano i passaggi burocratici.

Gli interventi per la diffusione di punti di ricarica per veicoli elettrici rientrano tra le tecnologie agevolabili grazie al d.lgs. 257/2016, ma la questione della loro installazione non è stata ancora affrontata con meccanismi che ne agevolino lo sviluppo, per esempio con la possibilità di una cessione del credito mirata per chi acquista un’auto elettrica o ibrida plug-in oppure di un alleggerimento della disciplina civilistica nel caso di stazioni di ricarica su parti comuni in condominio.

Come ottenere l’incentivo fiscale del 50%

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli effettuate tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021. Sono inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.
Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, sono agevolate solo le installazioni presso le private abitazioni e i condomìni.

La detrazione del 50% va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro e spetta ai soggetti Irpef/Ires che possiedono o detengono l’immobile. Viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo

A partire dal 1° gennaio 2021 i limiti di spesa per l’installazione sono passati dai 3.000 euro iniziali a:

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari,
  • 1.500 euro per i condomìni con massimo 8 colonnine,
  • 1.200 euro per più di 8 stazioni.

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare e rientrano anche quelle installate nei singoli garage.

Come e quando usufruire del superbonus 110%

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il Superbonus 110% è bene sottolineare che è concesso se l’installazione del punto di ricarica elettrica viene realizzata congiuntamente ad altri interventi trainanti:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione dei condomini;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore negli edifici unifamiliari.

È necessario che gli interventi garantiscano il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure il raggiungimento della classe energetica più alta.

Punto di ricarica elettrica: casi concreti

Vediamo ora le tempistiche e l’iter burocratico per l’installazione di una colonnina di ricarica elettrica in

  • un garage di proprietà privata (da 15 a 45 giorni),
  • un parcheggio su parti comuni del condominio con posti sufficienti per tutti i condomini (da 30 a 90 giorni),
  • un parcheggio su parti comuni del condominio non destinate originariamente a parcheggio (da 30 a 180 giorni).

punto di ricarica elettrica in casa

Garage di proprietà privata

Il condomino che intende installare una wallbox nel proprio garage dà comunicazione all’amministratore indicando le modalità di esecuzione degli interventi.
Dovrà rivolgersi a una società specializzata nella progettazione e installazione di stazioni di ricarica che dovrà:

  • fornire una consulenza progettuale specifica;
  • dichiarare la conformità dell’impianto;
  • verificare le “portate” massime del contatore condominiale;
  • verificare la necessità di aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi (se l’autorimessa è soggetta alla redazione di tale documento) e ogni altro intervento che possa essere richiesto ai fini della sicurezza per i VVFF, anche secondo quanto previsto dalle Linee Guida emesse dal Ministero dell’Interno.

L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136 (maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell’edificio), adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali arrecati alle parti comuni.

Parcheggio su parti comuni del condominio con posti sufficienti

La richiesta, di uno o più condomini di installare in condominio la stazione di ricarica va vista alla luce degli art. 1102 e 1121 del codice civile.

Il o i condomini interessati dovranno sottoporre la richiesta all’Assemblea condominiale che sarà tenuta a deliberare in riferimento alla concessione a loro favore di detta facoltà con la maggioranza prevista dall’art.1136 comma 2 (maggioranza qualificata ovvero 500 millesimi e maggioranza degli intervenuti).

Per ridurre i tempi di attuazione, sarà necessario presentare, insieme alla richiesta di installazione, anche 3 preventivi di aziende specializzate per l’installazione delle stazioni di ricarica in modo da deliberare l’incarico a procedere ai lavori e alla redazione delle certificazioni correlate.

La delibera di autorizzazione implicitamente prevede la facoltà di utilizzo dell’impianto da parte degli altri condomini che vogliono aderire in un secondo tempo partecipando alla spesa, così come previsto dall’art. 1121.

Parcheggio su parti comuni del condominio non destinate originariamente a parcheggio

Nel caso in cui, invece, si decidesse in sede collegiale di realizzare tutte le strutture, cioè di destinare una parte dell’area comune per la realizzazione di una vera e propria stazione di rifornimento magari anche di una tettoia fotovoltaica.
In questo caso l’area comune cambierebbe destinazione d’uso e potrebbe rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 1117 ter del codice civile.
Anche in questo caso, comunque, si dovrebbe regolarne l’utilizzo attuando un sistema che dia la possibilità a tutti di usufruirne (numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio).

La richiesta di uno o più condomini di collocare in condominio un punto di ricarica elettrica su spazi comuni dovrà sottoporsi all’assemblea condominiale la quale, tuttavia, non potrà vietarne l’installazione, ma potrà comunque indicarne le modalità di installazione affinché vengano rispettati i diritti degli altri condòmini, non pregiudichi la sicurezza e il decoro dell’immobile ed esoneri dalle spese i condomini che non intendono trarne vantaggio.

“Per sostenere lo sviluppo di una mobilità elettrica sarebbe necessario un aggiornamento al Codice Civile che regoli l’installazione e l’utilizzo di infrastrutture di ricarica nei condomìni già esistenti, rendendone più agile le procedure burocratiche di messa in opera, come già successo per i pannelli fotovoltaici” conclude l’Arch. Galante.

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