Uno degli aspetti indubbiamente più complessi della transizione energetica riguarda la regolamentazione delle azioni rivolte alla riduzione e rimozione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, che poi rappresentano la principale causa delle alterazioni climatiche con l’innalzamento globale delle temperature.
Impensabile che su questa materia si possa agire a livello di normative locali, perché considerata l’enormità del problema è necessario che si istituiscano dei quadri regolatori capaci di coprire larghe aree del pianeta, sia per estensione che per densità di popolazione. Ecco perché va considerato particolarmente significativo il recente accordo fra Consiglio e Parlamento Europeo per istituire un quadro comunitario di certificazione delle rimozioni di anidride carbonica.
Si tratta, come spiegato nel comunicato del Consiglio UE, di un’intesa ancora provvisoria volta a istituire il primo quadro di certificazione europeo “per lo stoccaggio permanente dell’anidride carbonica, il sequestro dell’anidride carbonica nei suoli agricoli e lo stoccaggio dell’anidride carbonica all’interno dei prodotti”.
Una volta entrato in vigore, il regolamento costituirà il primo passo verso l’introduzione, nella legislazione dell’Unione Europea, di un quadro globale per l’assorbimento dell’anidride carbonica e per la riduzione delle emissioni nel suolo, contribuendo così all’ambizioso obiettivo dell’UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nella normativa europea sul clima.
Nell’intesa raggiunta fra Consiglio e Parlamento Europeo viene precisato che il regolamento includerà una definizione aperta delle metodologie di cattura delle emissioni di CO2 in linea con le direttive del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) delle Nazioni Unite e comprenderà soltanto gli assorbimenti di carbonio atmosferico o biogenico.
In particolare, il regolamento UE comprenderà quattro specifiche attività di assorbimento dell’anidride carbonica e riduzione delle emissioni:
Da notare come il regolamento prevede che le attività di stoccaggio temporaneo, grazie alla cattura dell’anidride carbonica nei suoli agricoli, e di riduzione delle emissioni nel suolo devono avere una durata di almeno cinque anni per essere certificate e non devono portare “all’acquisizione di terreni a fini speculativi con effetti negativi sulle comunità rurali”.
Le attività che non comportano assorbimenti di carbonio o riduzioni delle emissioni nel suolo, “quali le attività finalizzate a evitare la deforestazione o i progetti in materia di energie rinnovabili”, non sono invece incluse nell’ambito di applicazione del regolamento. Inoltre, se è vero che le nuove norme si applicheranno alle attività svolte nell’UE, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di consentire lo stoccaggio geologico della CO2 “nei Paesi terzi vicini”, a condizione che si allineino alle norme ambientali e di sicurezza UE.
Nell’intesa provvisoria raggiunta fra le istituzioni UE è inoltre specificato che le attività di assorbimento dell’anidride carbonica devono soddisfare quattro criteri generali per essere certificate:
Sulla base di tali criteri, grazie all’ausilio di un gruppo di esperti, verranno sviluppate metodologie di certificazione specifiche per diversi tipi di attività finalizzate alla cattura del carbonio, “con lo scopo di garantire un’attuazione corretta e armonizzata, nonché efficiente in termini di costi, dei criteri di assorbimento dell’anidride carbonica”.