La manutenzione dell’impianto elettrico

La manutenzione è essenziale per il permanere nel tempo delle caratteristiche di sicurezza e di affidabilità di componenti e impianti. Vademecum sulla manutenzione dell’impianto elettrico
La manutenzione dell’impianto elettrico

La manutenzione dell’impianto elettrico, volta a verificare il permanere nel tempo delle condizioni iniziali di sicurezza e funzionalità, è definita come obbligo di legge sia per gli impianti negli edifici attraverso il DM 37/08 che negli ambienti di lavoro attraverso il D.Lgs. 81/2008 noto anche come “testo unico per la sicurezza”.
In particolare, l’art. 8 del DM 37/08 dedicato agli obblighi per la committenza riporta che: il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Il d.lgs. 81-2008 dedica agli impianti elettrici nei luoghi di lavoro, 8 articoli, dall’80 all’87. Il concetto di responsabilità del datore di lavoro in riferimento all’effettuazione di regolare manutenzione dell’impianto elettrico è richiamato diverse volte tra cui l’art 80 comma 3 che chiede al datore di lavoro di predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto.

L’art.86, è invece interamente dedicato alle verifiche e controlli. È bene riportarlo integralmente:

  1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
  3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Il comma 1 chiarisce che non va considerato come unico adempimento periodico, la verifica dell’impianto di terra a cura degli enti notificati ai sensi del DPR 462-2001. Infatti, le verifiche svolte, a cadenza biennale (per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ex DPR 151/2011, per gli ambienti ad uso medico e per i cantieri) o quinquennale, sono da ritenersi vere e proprie ispezioni il cui eventuale esito negativo ha rilevanza penale.

Manutenzione dell’impianto elettrico: la normativa

Il comma 1 pertanto chiarisce che le verifiche dell’impianto elettrico devono essere svolte secondo le norme di buona tecnica. A questo proposito vengono in soccorso di chi deve implementare le procedure di sicurezza aziendali, diversi documenti del CEI:

  • Guida CEI 0-10 – Guida alla manutenzione degli impianti elettrici
  • Guida CEI 78-17 – Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali
  • Norma CEI 64-8 parte 6 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua – Parte 6: Verifiche
  • Guida CEI 64-14 – Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori

Il decreto ministeriale evocato al comma 2, in effetti non è mai stato pubblicato e questo ha ingenerato, in diversi datori di lavoro, l’errata convinzione di non dover ottemperare al comma 3 ovvero la predisposizione di un registro atto a verbalizzare l’esito dei controlli.

Guida CEI 0-10

Chiarito quindi è obbligo per il datore di lavoro sia la regolare manutenzione che la relativa verbalizzazione degli esiti, risulta particolarmente preziosa la Guida CEI 0-10.
Sebbene non sia stata mai aggiornata dall’edizione 2002, la guida CEI 0-10 risulta perfettamente attuale per i concetti e per gli esempi di schede di manutenzione contenuti atti a guidare i dirigenti aziendali nella stipula di un contratto di manutenzione conforme ai requisiti di legge.

Non bisogna infatti dimenticare che la manutenzione dell’impianto elettrico in un luogo di lavoro, soprattutto in ambito industriale – produttivo, risulta un argomento che coinvolge molteplici aspetti tra cui:

  • Aspetti legali relativi alla garanzie fornite dall’impresa per gli interventi di manutenzione comprensivi o no della fornitura dei materiali;
  • Documentazione di impianto da produrre in relazione al tipo di intervento (progetto, dichiarazione di conformità);
  • Qualifica del personale in relazione agli aspetti legati alla sicurezza nei lavori elettrici;
  • Assistenza agli enti preposti ai controlli periodici o alla manutenzione dei singoli componenti;
  • Monitoraggio delle performance dell’impianto in termini di Disponibiltà, efficacia, longevità, fidatezza e capacità; in ambiente industriale è per esempio comune misurare l’OEE: (Overall Equipment Effectivness);
  • Costo e tempistica degli interventi non programmati.
  • Periodicità e verbalizzazione delle verifiche.

Per quanto sopra, la gestione della manutenzione elettrica deve essere pianificata e gestita in maniera professionale, sia da parte della committenza, sia da parte del fornitore che possono lavorare secondo i criteri concordati e formalizzati in un contratto.

Da questo punto di vista è sempre bene affidarsi ai contenuti delle norme tecniche ufficiali riconosciute legalmente come lavoro, prodotto, procedura conforme alla regola dell’arte.

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Massimo Monopoli

Ingegnere Elettrotecnico - Progettazione impianti tecnologici - Efficienza energetica - Produzione energia da fonti rinnovabili presso Studio Simax (www.studiosimax.it), studio di ingegneria specializzato nella progettazione di impianti tecnologici
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