La manutenzione dell’impianto elettrico, volta a verificare il permanere nel tempo delle condizioni iniziali di sicurezza e funzionalità, è definita come obbligo di legge sia per gli impianti negli edifici attraverso il DM 37/08 che negli ambienti di lavoro attraverso il D.Lgs. 81/2008 noto anche come “testo unico per la sicurezza”.
In particolare, l’art. 8 del DM 37/08 dedicato agli obblighi per la committenza riporta che: il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Il d.lgs. 81-2008 dedica agli impianti elettrici nei luoghi di lavoro, 8 articoli, dall’80 all’87. Il concetto di responsabilità del datore di lavoro in riferimento all’effettuazione di regolare manutenzione dell’impianto elettrico è richiamato diverse volte tra cui l’art 80 comma 3 che chiede al datore di lavoro di predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto.
L’art.86, è invece interamente dedicato alle verifiche e controlli. È bene riportarlo integralmente:
Il comma 1 chiarisce che non va considerato come unico adempimento periodico, la verifica dell’impianto di terra a cura degli enti notificati ai sensi del DPR 462-2001. Infatti, le verifiche svolte, a cadenza biennale (per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ex DPR 151/2011, per gli ambienti ad uso medico e per i cantieri) o quinquennale, sono da ritenersi vere e proprie ispezioni il cui eventuale esito negativo ha rilevanza penale.
Il comma 1 pertanto chiarisce che le verifiche dell’impianto elettrico devono essere svolte secondo le norme di buona tecnica. A questo proposito vengono in soccorso di chi deve implementare le procedure di sicurezza aziendali, diversi documenti del CEI:
Il decreto ministeriale evocato al comma 2, in effetti non è mai stato pubblicato e questo ha ingenerato, in diversi datori di lavoro, l’errata convinzione di non dover ottemperare al comma 3 ovvero la predisposizione di un registro atto a verbalizzare l’esito dei controlli.
Chiarito quindi è obbligo per il datore di lavoro sia la regolare manutenzione che la relativa verbalizzazione degli esiti, risulta particolarmente preziosa la Guida CEI 0-10.
Sebbene non sia stata mai aggiornata dall’edizione 2002, la guida CEI 0-10 risulta perfettamente attuale per i concetti e per gli esempi di schede di manutenzione contenuti atti a guidare i dirigenti aziendali nella stipula di un contratto di manutenzione conforme ai requisiti di legge.
Non bisogna infatti dimenticare che la manutenzione dell’impianto elettrico in un luogo di lavoro, soprattutto in ambito industriale – produttivo, risulta un argomento che coinvolge molteplici aspetti tra cui:
Per quanto sopra, la gestione della manutenzione elettrica deve essere pianificata e gestita in maniera professionale, sia da parte della committenza, sia da parte del fornitore che possono lavorare secondo i criteri concordati e formalizzati in un contratto.
Da questo punto di vista è sempre bene affidarsi ai contenuti delle norme tecniche ufficiali riconosciute legalmente come lavoro, prodotto, procedura conforme alla regola dell’arte.