Installare una pompa di calore ha tanti vantaggi, oltre ad essere efficiente, sostenibile e assicurare un risparmio sui consumi e sui costi energetici, è anche conveniente grazie alle agevolazioni fiscali e agli incentivi a disposizione. Tra i bonus edilizi a disposizione troviamo l’Ecobonus, il Bonus Casa e il Conto Termico. Da luglio del 2020 è possibile usufruire anche del Superbonus 110%.
Rientrano nei bonus edilizi le seguenti tipologie:
La Legge di Bilancio 2022 ha confermato i bonus edilizia: ok a Superbonus 110%, Bonus Casa del 50% per le ristrutturazioni edilizie ed Ecobonus per la riqualificazione energetica di edifici e abitazioni, rivolto anche a chi sostituisce l’impianto esistente con uno a pompa di calore.
L’Ecobonus 65% e il Bonus casa 50% sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2024, mentre il Superbonus per case unifamiliari e per condomini, proprietari di edifici composti da due a quattro unità immobiliari ed enti del terzo settore a scalare: 90% fino al 31 dicembre 2023, 70% fino a fine 2024 e 65% a fine 2025.
Inoltre, privati e pubbliche amministrazioni possono usufruire del Conto termico, un incentivo stabile dedicato agli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e all’incremento dell’efficienza energetica.
Ma quale scegliere? Ecco una pratica guida sulle diverse agevolazioni per identificare la soluzione giusta.
L’installazione della pompa di calore può usufruire del Superbonus 110% a patto che venga utilizzata come sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente. Quindi non è possibile usufruire di questa agevolazione su un’abitazione che non dispone ancora di un impianto di riscaldamento.
Inoltre, il Superbonus richiede il miglioramento di almeno due classi energetiche (qui un articolo su cosa sono e come si calcolano) da dimostrare attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) eseguito prima e dopo l’intervento.
Come per tutti i bonus, anche il Superbonus (Ecobonus) 110% presenta dei massimali di spesa per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento:
L’Agenzia dell’Entrate ha predisposto una pagina sintetica dedicata alla nuova agevolazione.
Per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria, la pompa di calore sfrutta una fonte energetica rinnovabile e gratuita garantendo risparmi significativi sui consumi energetici e al contempo regalando comfort e benessere in qualsiasi stagione. A partire dal 2007, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di pompe di calore è stata inclusa fra gli interventi agevolati con l’Ecobonus al 65%.
Le due detrazioni Ecobonus 65% (riqualificazione energetica) e Bonus Casa 50% (ristrutturazione edilizia) richiedono differenti condizioni di installazione degli impianti e seguono iter burocratici diversi.
Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.
La detrazione fiscale 65% si applica a interventi di riqualificazione energetica su edifici (abitazioni, uffici, negozi) purché dotati di impianto di riscaldamento. Questo significa che è necessario sostituire l’impianto esistente – caldaia o generatore presente – con un sistema a pompa di calore ad alta efficienza (riferimento a specifiche tabelle dell’Agenzia delle Entrate – allegato H del decreto Edifici).
Questa agevolazione non può essere utilizzata se l’edificio non è provvisto di impianto di riscaldamento e nemmeno in caso di aggiunta di split a pompa di calore ad integrazione dell’impianto esistente.
Dal 2018 è possibile beneficiare dell’Ecobonus 65% anche gli apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
Chi può usufruire della detrazione: tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono l’immobile nel quale viene effettuato l’intervento
Importo massimo detraibile: 30.000 euro come da tabella presente nella Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” dell’Agenzia delle Entrate
Detrazione ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Se l’intervento effettuato non rientra nella riqualificazione energetica, è possibile usufruire della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie al 50%, applicabile solamente a spese per lavori eseguiti su abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali.
Chi può usufruire della detrazione: tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato
Importo massimo detraibile: 50% di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare fino al 31 dicembre 2024 come da indicazioni sulla Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” dell’Agenzia delle Entrate
Detrazione ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
A questo link è possibile scaricare l‘ultimo poster Enea che riassume le detrazioni fiscali e gli incentivi.
L’Agenzia dell’Entrate ha predisposto una pagina dedicata a tutte le agevolazioni sulla casa dove trovare schede e pdf scaricabili sui diversi bonus edilizi.
Oltre alle detrazioni fiscali esiste un altro tipo di incentivo di cui può beneficiare chi installa un impianto a pompa di calore: il Conto termico 2.0, un incentivo stabile per interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’incremento dell’efficienza energetica.
Questo incentivo – che non ha scadenza a differenza dei Bonus Casa ed Ecobonus – può essere utilizzato sia dai privati sia dalle Pubbliche amministrazioni.
Può essere richiesto da chi ha effettuato interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’incremento dell’efficienza energetica. La sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con una pompa di calore, sistema ibrido o scaldacqua a pompa di calore, sono ammesse all’incentivazione del Conto termico.
Viene infatti calcolato in base all’energia termica prodotta e non in base alle spese sostenute per la sostituzione di un impianto.
Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni o in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000 euro.
Il beneficiario dell’incentivo è il “soggetto responsabile”, ovvero chi ha sostenuto la spesa per gli interventi, ma è possibile avvalersi di una Esco (Energy Service Company)
Il GSE periodicamente aggiorna il catalogo degli apparecchi domestici per la produzione di energia termica e l’incremento dell’efficienza energetica che possono usufruire del Conto Termico. A questo link è possibile trovare tutte le indicazioni utili e gli aggiornamenti relativi al Conto termico da parte del GSE.
Si ricorda che l’incentivo può essere assegnato solo agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, a eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse.
Articolo aggiornato