Finalmente il quadro regolatorio che riguarda l’autoconsumo diffuso si completa con le regole per l’accesso ai servizi. Già il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (Delibera 727/2022/R/eel), aggiornato con la Deliberazione 15/2024/R/eel del 30 gennaio 2024 di ARERA aveva disciplinato il caso in cui l’impianto di produzione ubicato in un condominio è inserito in un gruppo e tali procedure ora trovano applicazione – in coerenza con i tempi dettati dal decreto MASE n. 414 del 07/12/23 – con i nuovi strumenti di sostegno regolamentati da febbraio 2024.
Infatti. il 23 febbraio il MASE ha approvato con decreto direttoriale, le “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” un documento, redatto dal Gse, che disciplina le procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR e che comprende anche i modelli per l’accesso ai contributi, nonché lo schema di contratto per l’autoconsumo collettivo.
Quindi in condominio, concluso l’iter di approvazione in assemblea previsto per l’adesione allo schema di autoconsumo collettivo per la progettazione e per l’installazione, sarà necessario procedere alla presentazione della domanda di accesso al servizio sul portale del Gse da parte del Referente, chiaramente individuato con mandato senza rappresentanza in delibera assembleare.
Prima di erogare gli incentivi, il Gse verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l’ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso, poi stipula un apposito contratto e comunica a Terna la tipologia delle configurazioni per le quali è stato attivato il servizio per l’autoconsumo diffuso, specificando la relativa data di decorrenza.
I rapporti tra i condòmini aderenti al gruppo di autoconsumo, in particolare per quanto attiene alla ripartizione dei corrispettivi, saranno regolati internamente tra i singoli partecipanti al gruppo di autoconsumo e prevedere un contratto di diritto privato che si consiglia vivamente di far siglare da tutti gli aderenti allo schema di autoconsumo lasciando la possibilità ad altri di aderire in un secondo momento. Il contratto deve:
Il Gse specifica che nel caso di condomìni, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori – ai fini dell’accesso ai benefici – può considerare valido documento il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo.
È il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo collettivo e si interfaccerà direttamente con il Gse. Il ruolo di Referente, nel caso del condominio, deve essere esplicitato nel verbale di assemblea e può essere svolto da:
Per consentire di quantificare i benefici apportati alla rete nazionale dai produttori in autoconsumo collettivo la Delibera 727/2022/R/eel introduce la definizione di energia elettrica effettivamente immessa che è l’energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdite convenzionali e, considerando ogni ora e l’insieme dei punti di connessione, si fa riferimento anche a:
È il distributore concessionario nel territorio in cui è realizzato lo schema di autoconsumo che effettua il servizio di misura e i dati vengono trasferiti al Gse che calcola la quantità di energia autoconsumata oraria, ovvero il minimo tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata dagli utenti che aderiscono alla configurazione
Con il decreto MASE 414/23, i beneficiari degli incentivi sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) in cui si condivide energia mediante la rete di distribuzione esistente, tra cui anche l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, realizzato nell’ambito dello stesso condominio. Gli impianti beneficiari devono:
Il decreto prevede l’erogazione di due regimi di sostegno secondo due misure:
I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili e chi vorrà associarsi in una configurazione di autoconsumo potrà ottenere l’incentivo e un ulteriore contributo per tutta l’energia autoconsumata. La potenza finanziabile è pari a complessivi 5 GW, con un limite temporale fissato al 31 dicembre 2027.
Gli incentivi sono cumulabili, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento, con i finanziamenti a fondo perduto del PNRR nella misura massima del 40%. In tal caso l’incentivo è ridotto in maniera proporzionale alla percentuale di finanziamento ricevuta.
Il servizio per l’autoconsumo collettivo, però, risulta incompatibile con il regime di scambio sul posto.
I contributi economici per l’autoconsumo collettivo in condominio possono essere di tre tipologie:
Per un periodo di 20 anni viene riconosciuto dal Gse un corrispettivo unitario per ciascun kWh di energia elettrica incentivata (tariffa premio) e autoconsumata (contributo di valorizzazione).
L’incentivazione avviene attraverso l’erogazione in corso d’anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell’energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante e di un conguaglio, che verrà erogato a partire dall’anno successivo a quello di riferimento (entro il 15 maggio).
La tariffa incentivante è viene calcolate sommando una quota fissa, una variabile e un coefficiente, che dipendono da tre parametri:
La domanda di accesso alle tariffe incentivanti dovrà essere presentata entro i 120 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, ovvero entro 120 giorni dalla data di apertura dei portali Gse (8 aprile 2024).
Bisogna però stare molto attenti, perché il Gse può disporre la decadenza dal diritto agli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate in tutti i casi in cui, all’esito dell’attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate delle violazioni rilevanti, tra le quali si possono citare la perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità, la presentazione di dati non veritieri o di documenti falsi, la manomissione degli strumenti di misura, l’assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo dell’impianto, fino al diniego di accesso all’impianto da parte del titolare o alla documentazione per le verifiche.
Prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR i Gruppi di autoconsumatori dovranno essere già stati costituiti ed entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Il contributo a fondo perduto prevede la copertura delle seguenti spese:
È importante sottolineare che le ultime quattro voci sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Le spese sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:
L’invio della richiesta di accesso al contributo potrà essere effettuata dal beneficiario tramite lo sportello del Gse e fino alla chiusura il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro.
Per determinare il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV) da un autoconsumo collettivo in condominio, il Gse calcola per la quantità di energia elettrica autoconsumata oraria e mensile (EACV), che è pari alla somma delle quantità di energia elettrica autoconsumate orarie nelle ore del mese. Il CACV (Euro) risulta pari alla somma:
CACV = CUAfa),m * EACV + CUAfb),m * EACVC + Sommai,h (EACVC,i * cPR,i * Pz)h
Il Gse già a partire dall’8 aprile ha reso operative le piattaforme attraverso le quali sarà possibile presentare le domande di ammissione alle tariffe incentivanti, ai contributi previsti dal PNRR e quella per verificare in via preliminare l’ammissibilità dei progetti. Sarà anche disponibile uno strumento per simulare la costituzione del gruppo di autoconsumo e calcolare costi-benefici, l’investimento iniziale e l’ammortamento.