Autoconsumo collettivo e incentivi

L’avvio delle comunità energetiche si dirà completo quando l’adesione del settore residenziale sarà massivo. Il condominio avrà un ruolo strategico nello sviluppo delle rinnovabili, soprattutto sfruttando la preziosa superficie dei tetti per produrre, autoconsumare e condividere l’energia. Il Gse ha regolamentato l’accesso ai benefici, dando completezza al decreto di dicembre
Autoconsumo collettivo condominio: cosa saper su regolamentazione GSE e incentivi

Finalmente il quadro regolatorio che riguarda l’autoconsumo diffuso si completa con le regole per l’accesso ai servizi. Già il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (Delibera 727/2022/R/eel), aggiornato con la Deliberazione 15/2024/R/eel del 30 gennaio 2024 di ARERA aveva disciplinato il caso in cui l’impianto di produzione ubicato in un condominio è inserito in un gruppo e tali procedure ora trovano applicazione – in coerenza con i tempi dettati dal decreto MASE n. 414 del 07/12/23 – con i nuovi strumenti di sostegno regolamentati da febbraio 2024.

Infatti. il 23 febbraio il MASE ha approvato con decreto direttoriale, le “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” un documento, redatto dal Gse, che disciplina le procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR e che comprende anche i modelli per l’accesso ai contributi, nonché lo schema di contratto per l’autoconsumo collettivo.

Quindi in condominio, concluso l’iter di approvazione in assemblea previsto per l’adesione allo schema di autoconsumo collettivo per la progettazione e per l’installazione, sarà necessario procedere alla presentazione della domanda di accesso al servizio sul portale del Gse da parte del Referente, chiaramente individuato con mandato senza rappresentanza in delibera assembleare.

Prima di erogare gli incentivi, il Gse verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l’ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso, poi stipula un apposito contratto e comunica a Terna la tipologia delle configurazioni per le quali è stato attivato il servizio per l’autoconsumo diffuso, specificando la relativa data di decorrenza.

L’accordo tra condòmini deve essere sancito con un contratto

I rapporti tra i condòmini aderenti al gruppo di autoconsumo, in particolare per quanto attiene alla ripartizione dei corrispettivi, saranno regolati internamente tra i singoli partecipanti al gruppo di autoconsumo e prevedere un contratto di diritto privato che si consiglia vivamente di far siglare da tutti gli aderenti allo schema di autoconsumo lasciando la possibilità ad altri di aderire in un secondo momento. Il contratto deve:

  • prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
  • individuare univocamente un soggetto delegato responsabile (il Referente) del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il Gse;
  • consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Il Gse specifica che nel caso di condomìni, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori – ai fini dell’accesso ai benefici – può considerare valido documento il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo.

Autoconsumo collettivo: il Referente per la gestione tecnica e amministrativa

È il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo collettivo e si interfaccerà direttamente con il Gse. Il ruolo di Referente, nel caso del condominio, deve essere esplicitato nel verbale di assemblea e può essere svolto da:

  • uno dei condòmini che ha aderito allo schema di autoconsumo a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
  • l’Amministratore di condominio;
  • un produttoredi un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione che risulti essere una ESCo certificata UNI 11352, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, conferitoda parte di tutti soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori.

L’energia condivisa e autoconsumata

Per consentire di quantificare i benefici apportati alla rete nazionale dai produttori in autoconsumo collettivo la Delibera 727/2022/R/eel introduce la definizione di energia elettrica effettivamente immessa che è l’energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdite convenzionali e, considerando ogni ora e l’insieme dei punti di connessione, si fa riferimento anche a:

  • energia elettrica prelevata ai fini della condivisione – la somma dell’energia elettrica prelevata e del prodotto tra il valore assoluto dell’energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo per la successiva immissione in rete e il rendimento medio del ciclo di carica/scarica dell’accumulo, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione;
  • energia elettrica condivisa per l’autoconsumo – il minimo tra l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata dagli utenti ai fini della condivisione;
  • energia elettrica autoconsumata che è, per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria.
Fotovoltaico, le opportunità per i condomini

È il distributore concessionario nel territorio in cui è realizzato lo schema di autoconsumo che effettua il servizio di misura e i dati vengono trasferiti al Gse che calcola la quantità di energia autoconsumata oraria, ovvero il minimo tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata dagli utenti che aderiscono alla configurazione

I beneficiari e i contributi

Con il decreto MASE 414/23, i beneficiari degli incentivi sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) in cui si condivide energia mediante la rete di distribuzione esistente, tra cui anche l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, realizzato nell’ambito dello stesso condominio. Gli impianti beneficiari devono:

  • essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti e, se fotovoltaici essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
  • avere potenza massima di 1 MW;
  • essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero dopo il 16 dicembre 2021).

Il decreto prevede l’erogazione di due regimi di sostegno secondo due misure:

  1. il contributo in conto capitale (PNRR),
  2. la tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa.

I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili e chi vorrà associarsi in una configurazione di autoconsumo potrà ottenere l’incentivo e un ulteriore contributo per tutta l’energia autoconsumata. La potenza finanziabile è pari a complessivi 5 GW, con un limite temporale fissato al 31 dicembre 2027.

Gli incentivi sono cumulabili, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento, con i finanziamenti a fondo perduto del PNRR nella misura massima del 40%. In tal caso l’incentivo è ridotto in maniera proporzionale alla percentuale di finanziamento ricevuta.

Il servizio per l’autoconsumo collettivo, però, risulta incompatibile con il regime di scambio sul posto.

3 tipologie di contributi

I contributi economici per l’autoconsumo collettivo in condominio possono essere di tre tipologie:

  • incentivazione dell’energia elettrica condivisa incentivabile (CACI);
  • valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, ovvero un corrispettivo unitario relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete;
  • ricavo derivante dalla cessione dell’energia elettrica immessa in rete, che spetta al produttore (mentre i precedenti due spettano al Referente) e può derivare dal Gse nel caso in cui si scelga il ritiro dedicato o da un intermediario commerciale nel caso in cui si venda l’energia sul libero mercato.

I contributi economici previsti per l’autoconsumo collettivo

Per un periodo di 20 anni viene riconosciuto dal Gse un corrispettivo unitario per ciascun kWh di energia elettrica incentivata (tariffa premio) e autoconsumata (contributo di valorizzazione).
L’incentivazione avviene attraverso l’erogazione in corso d’anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell’energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante e di un conguaglio, che verrà erogato a partire dall’anno successivo a quello di riferimento (entro il 15 maggio).

La tariffa incentivante è viene calcolate sommando una quota fissa, una variabile e un coefficiente, che dipendono da tre parametri:

  • la potenza degli impianti, suddivisi in tre scaglioni, privilegiando gli impianti di taglia più piccola;
  • il Prezzo Zonale orario dell’energia elettrica (Pz) che contribuisce alla definizione della parte variabile, aumentando al diminuire del prezzo di mercato dell’energia;
  • un massimale rispetto alla collocazione geografica dell’impianto, per bilanciare i diversi livelli di insolazione, introducendo un fattore di correzione da applicare alle regioni del Centro e del Nord Italia.
Tabella 1 - tariffa incentivante - autoconsumo collettivo
Tabella 1 – La tariffa incentivante (fonte: elaborazione Regole operative Gse)
Tabella 2 - tariffa incentivabile massime per autoconsumo collettivo
Tabella 2 – Le tariffe incentivabili massime raggiungibili dagli impianti fotovoltaici in relazione alla taglia e alla zona (fonte: elaborazione dati sulle tariffe incentivanti da Regole operative Gse)

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti dovrà essere presentata entro i 120 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, ovvero entro 120 giorni dalla data di apertura dei portali Gse (8 aprile 2024).

Decadenza della tariffa incentivante

Bisogna però stare molto attenti, perché il Gse può disporre la decadenza dal diritto agli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate in tutti i casi in cui, all’esito dell’attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate delle violazioni rilevanti, tra le quali si possono citare la perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità, la presentazione di dati non veritieri o di documenti falsi, la manomissione degli strumenti di misura, l’assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo dell’impianto, fino al diniego di accesso all’impianto da parte del titolare o alla documentazione per le verifiche.

Contributo a fondo perduto: spese ammesse e limiti di finaziabilità

Prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR i Gruppi di autoconsumatori dovranno essere già stati costituiti ed entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Il contributo a fondo perduto prevede la copertura delle seguenti spese:

  1. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, ecc.;
  2. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  3. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  4. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  5. connessione alla rete elettrica nazionale;
  6. studi di pre-fattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
  7. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
  8. direzioni lavori, sicurezza;
  9. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

È importante sottolineare che le ultime quattro voci sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Le spese sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 k W e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’invio della richiesta di accesso al contributo potrà essere effettuata dal beneficiario tramite lo sportello del Gse e fino alla chiusura il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro.

Per determinare il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV) da un autoconsumo collettivo in condominio, il Gse calcola per la quantità di energia elettrica autoconsumata oraria e mensile (EACV), che è pari alla somma delle quantità di energia elettrica autoconsumate orarie nelle ore del mese. Il CACV (Euro) risulta pari alla somma:

  • del prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACV mensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfa),m pari alla parte unitaria variabile, espressa in c€/kWh, della tariffa di trasmissione (TRASE) definita per le utenze in bassa tensione;
  • del prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACVC mensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfb),m pari al valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m-esimo;
  • della somma, per livello di tensione i e ore h, dei prodotti tra l’energia elettrica autoconsumata EACVC per livello di tensione, il coefficiente delle perdite evitate cPR e il prezzo zonale orario Pz

CACV = CUAfa),m * EACV + CUAfb),m * EACVC + Sommai,h (EACVC,i * cPR,i * Pz)h

Il Gse già a partire dall’8 aprile ha reso operative le piattaforme attraverso le quali sarà possibile presentare le domande di ammissione alle tariffe incentivanti, ai contributi previsti dal PNRR e quella per verificare in via preliminare l’ammissibilità dei progetti. Sarà anche disponibile uno strumento per simulare la costituzione del gruppo di autoconsumo e calcolare costi-benefici, l’investimento iniziale e l’ammortamento.

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Annalisa Galante

Annalisa Galante – Docente di Fisica Tecnica Ambientale al Politecnico di Milano, esperta di mobilità elettrica, valorizzazione energetica del costruito e green communication, esperta di Regolamenti Edilizi sostenibile, ha partecipato a diverse ricerche nazionali e internazionali su efficienza energetica in edilizia e pianificazione energetica a scala urbana. Giornalista Pubblicista è membro del Centro Studi ANACI Lecco
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