Ancora molti dubbi sul superbonus 110% per riqualificazione energetica e fotovoltaico contenuto nel Decreto Rilancio emanato dal governo di Giuseppe Conte: l’associazione Aceper (Associazione Consumatori e Produttori Energie Rinnovabili) si fa portavoce degli operatori del settore.
Il Sottosegretario di Stato Riccardo Fraccaro l’ha definito come “una svolta storica”, che permetterà all’Italia di “ripartire con un nuovo approccio economico basato sulla sostenibilità ambientale”, ma è necessario comprendere appieno tempistiche e procedure per la detrazione fiscale al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica, miglioramento sismico, installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
“Senza dubbio ai cittadini fa gola la prospettiva di ristrutturare casa propria a costo zero, migliorandone la classe energetica con tutto ciò che ne consegue in termini di risparmio in bolletta”, sostiene Veronica Pitea, presidente di Aceper – “Il governo trasmette un segnale politico importante quando assicura di puntare sulla sostenibilità ambientale per ridare slancio all’economia, duramente provata dall’emergenza sanitaria e dalle misure di lockdown”.
Oltre ai dubbi, sorgono tantissime domande: quanto tempo è necessario per avviare la macchina organizzativa? Che lavoro comporterà per le imprese specializzate? Come si devono muovere i cittadini? Conviene affrettarsi a chiedere preventivi e firmare contratti o è meglio aspettare?
Aceper ha deciso di pubblicare un vademecum per dare risposta su tempi, procedure e fattibilità relativamente al superbonus 110%.
Innanzitutto solo in alcuni casi ben precisi si ha diritto alla detrazione fiscale al 110%:
Inoltre, i lavori devono portare a un miglioramento di almeno 2 classi energetiche o alla classe più alta se si parte dalla classe B. Le aziende restano quindi escluse dalla misura.
Per gli impianti fotovoltaici (anche con accumulo e installazione di colonnina di ricarica per le auto elettriche) ovviamente agevolabili solo se vengono effettuati lavori di riqualificazione energetica significativa, il Decreto prevede:
A tutti gli interventi sono applicabili due meccanismi previsti nel Decreto:
Quella del Superbonus 110% è una occasione ghiotta per molte buone ragioni, prima tra tutte ovviamente un risparmio totale sui costi di ristrutturazione di un immobile e sul relativo efficientamento. Ma insieme ai tanti punti positivi ce ne sono anche alcuni che meritano una analisi più approfondita poiché possono ridimensionare l’entusiasmo dovuto agli incentivi.
Se pensiamo ad esempio al totale delle persone e condomini che possono accedere a questi incentivi, si sfiorano i 20 milioni di proprietari di prima casa. Ovviamente non tutti saranno interessati alla cosa, o avranno necessità di intervenire (gli immobili più recenti non richiedono lavori così massivi), ma è evidente come siano nell’ordine di alcuni milioni i cantieri che possono essere aperti nel giro di un anno e mezzo. Una situazione che difficilmente può essere gestita dalle imprese. Se poi aggiungiamo le seconde case (che hanno vincoli differenti per accedere al Superbonus 110%, è bene ricordarlo) le cose si complicano ulteriormente.
Tutto ciò innesca un’altra potenziale problematica: la qualità dei lavori eseguiti.
Per quanto possano essere ben organizzate, le imprese verranno letteralmente sommerse dalle richieste di riqualificazione energetica. Difficile accoglierle tutte. Il rischio è che si cerchi di eseguirne il più possibile per recuperare almeno in parte le perdite derivanti dal recente stop dovuto alla pandemia e dalla situazione non certo brillante del mercato edilizio.
Secondo il Decreto Rilancio, poi, potenzialmente per tutte le riqualificazioni energetiche richieste entro il 31 dicembre 2021 è possibile che il cliente si avvalga dello sconto in fattura o della cessione del credito che potrebbe creare problematiche all’intera filiera.
Senza contare che, in particolare per certe tipologie di interventi, il rischio è di incorrere in una carenza di materiale. Pensiamo ad esempio agli impianti fotovoltaici, con pannelli e inverter, o alle pompe di calore.
C’è poi un vincolo pratico: il Superbonus 110% partirà dal 1° luglio 2020. Sulla carta potrebbe funzionare, ma all’atto pratico il rischio è che le istituzioni non abbiano il tempo per renderlo operativo. Occorrono infatti il passaggio in Parlamento e la stesura dei decreti attuativi; sarà quindi il turno dell’ENEA e dell’Agenzia delle Entrate, mentre alle banche spetterà l’onere di identificare le procedure più idonee per gestire la cessione del credito.
Un altro vincolo che potrebbe essere sottovalutato da molti è l’obbligo di migliorare di due classi energetiche (fondamentale a tal proposito la necessità di realizzare l’APE – Attestazione di Prestazione Energetica – prima e dopo l’intervento per certificare l’avvenuto passaggio di classe). Se sugli immobili più vecchi o malmessi può risultare più semplice da ottenere, risulta decisamente più difficile su quegli appartamenti in condominio dove le facciate, il tetto e spesso anche gli impianti di climatizzazione invernale sono in comune e la loro ristrutturazione risulta indispensabile per ottenere il suddetto passaggio di due classi energetiche.