Appalti verdi: criteri ambientali minimi per progettare e ristrutturare

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appalti verdiRiqualificazione energetica e realizzazione di nuovi edifici sostenibili necessitano di regole e criteri in grado di rispettare l’ambiente, e riuscire a ad aumentare il numero degli appalti verdi.

Nell’ambito del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione” (PAN GPP), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 24 dicembre 2015: “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza”, il quale prevede, tra l’altro, che, per aumentare il numero di “appalti verdi”, le stazioni appaltanti dovranno comunicare i dati relativi alla gara all’Autorità anticorruzione (Anac).
In sostanza, il Decreto specifica che un appalto può essere definito “verde” dalla PA (ai sensi del PAN GPP), se include almeno i principi ambientali di base e invita le stazioni appaltanti ad utilizzare anche i criteri premiali, nel caso si aggiudichino la gara con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Come esempio di criterio ambientale minimo si può annoverare quello relativo alla selezione dei candidati, secondo il quale l’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale, conformemente alle normative vigenti.

Specifiche tecniche per soddisfare i requisiti degli appalti verdi

L’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale, conformemente alle normative vigenti

I criteri minimi ambientali sono forniti con specifiche tecniche differenti a seconda che si applichino a singole costruzioni oppure a gruppi di edifici. Infatti, tra le specifiche tecniche relative a gruppi di edifici, si devono considerare gli aspetti naturalistici e paesaggistici, la sistemazione delle aree verdi e il mantenimento della permeabilità dei suoli. Invece, per le specifiche tecniche del singolo edificio si devono considerare la prestazione energetica (nei nuovi progetti l’indice di prestazione energetica globale deve essere uguale a A2), l’approvvigionamento energetico, il risparmio idrico, l’illuminazione naturale, ecc. Accanto a queste specifiche tecniche, si trovano quelle dei componenti edilizi, (come calcestruzzi, laterizi, prodotti in legno, ecc), di cui vengono specificate le caratteristiche, come la quantità da riciclare. Inoltre, esistono anche specifiche tecniche del cantiere in cui vengono esplicitati, per esempio, i criteri da seguire nelle demolizioni e i materiali usati in cantiere, per gli scavi, ecc.

Infine vengono definiti anche criteri minimi premiali come il miglioramento prestazionale del progetto, l’uso di materiali rinnovabili, la distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio. Secondo questi criteri, viene anche valutata la capacità tecnica dei progettisti, attraverso un punteggio premiante alla proposta redatta da un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico/ambientale degli edifici accreditati secondo la Norma internazionale ISO/IEC 17024.

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