
Gli impianti termici possono distinguersi per tecnologia e potenza, in quanto rispondono in modo specifico alle esigenze degli edifici in cui vengono installati. Riscaldare un’abitazione privata indipendente non richiede l’energia necessaria a riscaldare un grande condominio o un’impresa. Dimensioni e potenze maggiori richiedono anche particolari attenzioni in fase di gestione, in quanto è fondamentale garantire efficienza energetica, sicurezza e rispetto di tutte le normative ambientali. Subentrano, pertanto, una serie di impegni e di figure deputate al corretto mantenimento dell’impianto, tra cui il “terzo responsabile”. Di cosa si tratta? Quali sono i suoi compiti e le sue responsabilità?
Prima di approfondire il ruolo del terzo responsabile è bene specificare cosa si intende per impianti termici in questo contesto. Si parla, infatti, di tutte quelle tecnologie predisposte per la climatizzazione di un edificio, al di là di quale sia la sua destinazione d’uso.
Gli impianti termici possono essere responsabili del riscaldamento, del raffrescamento e della produzione di acqua calda sanitaria e utilizzare diverse fonti energetiche, come il gas, l’energia elettrica, le biomasse o altre fonti rinnovabili. Tutti richiedono adeguati interventi di manutenzione, i cui obblighi normativi variano a seconda dei casi.
Tra gli adempimenti, c’è anche quello di nominare un terzo responsabile: l’obbligo nasce dal fatto che per gli impianti di elevate potenze è necessario soddisfare alcuni requisiti che solo un’impresa può possedere.
Si tratta quasi sempre degli impianti superiori a 35 kW, mentre diventa obbligatorio per quelli che superano i 232 kW. Nei casi dei piccoli impianti, come quelli domestici, semplicemente è il proprietario che decide di farsi carico delle responsabilità previste.
Il “terzo responsabile” è una figura individuata dalla normativa italiana per la gestione e manutenzione degli impianti termici, in particolare la definizione viene fornita dal D.Lgs. 192/2005.
Nell’Allegato A, infatti, si riportano alcune definizioni aggiuntive, tra cui: “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale”.
Si tratta, pertanto, di un soggetto terzo, differente dal proprietario o dall’amministratore, che si assume tutte le responsabilità connesse alla conduzione e manutenzione dell’impianto. La nomina è ufficiale e si redige uno specifico contratto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
È sempre dalla normativa che si possono dedurre le responsabilità e i compiti del terzo responsabile, chiamato ad assicurare la corretta e sicura conduzione dell’impianto termico. Per questo, tra le sue principali responsabilità c’è tutta l’attività di manutenzione periodica prevista, che include tutti i controlli e le verifiche previste dalla normativa.

Come anticipato, la periodicità e la tipologia di operazioni da effettuare possono variare in base alla tipologia di impianto ed è responsabilità sua preoccuparsi di individuare tutti gli obblighi da rispettare, incluse le verifiche di efficienza energetica e di rendimento.
È in carico al terzo responsabile anche la gestione documentale, inclusa la corretta conservazione e compilazione del libretto di impianto e dei report di ogni intervento eseguito. In sostanza, risponde a pieno per tutto ciò che riguarda la conformità legislativa e il corretto funzionamento dell’impianto termico. In caso di inadempienze, da un punto di vista legale, risponde il terzo responsabile.
Come prima cosa, per poter essere terzo responsabile è necessario che la propria impresa sia iscritta alla CCIAA o all’Albo Artigiani, abilitata per gli impianti oggetto del contratto.
Per potenze superiori ai 232 kW, inoltre, è necessario possedere personale con specifico patentino, che è individuale.
Inoltre, per gli impianti di potenze maggiori di 350 kW è necessario possedere anche una certificazione secondo lo standard UNI EN ISO 9001 per la qualità oppure la SOA, nelle categorie OG 11 o OS 28. A seconda della tipologia di tecnologia installata, infine, potrebbero essere necessari anche il patentino e la certificazione FGAS e aver frequentato i corsi FER (per le energie rinnovabili).
