Gli impianti realizzati in conformità alla norma tecnica italiana CEI 64-21 devono essere progettati ed installati nel rispetto del Decreto Ministeriale 37/08 e pertanto, per quanto riguarda la progettazione, si applicano i limiti previsti dal decreto
In particolare, considerato che l’ambito di applicazione della Specifica Tecnica 64.21 è limitato ai soli ambienti residenziali, il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche nei seguenti casi previsti dall’art. 5, comma 2 lett. a) e d) del DM 37:
Fuori da questi casi, il progetto, che deve sempre essere presente, può essere redatto in alternativa dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice ed è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera
Si ricorda che gli impianti realizzati in conformità alla Norma CEI 64-21 si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte (DM 37/2008 Art.6.1)
La Norma 64-21, essendo alquanto innovativa, è stata pubblicata come Specifica Tecnica per dare la possibilità agli utenti della stessa di suggerire modifiche durante la sua applicazione.
L’art. 6, comma 3 del DM 37/2008 prevede che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Ricorrendo tali condizioni, non vi è obbligo di installazione dell’impianto di terra.
Diverso il caso in cui il condominio sia configurabile come luogo di lavoro. Se infatti il condominio ha dei dipendenti (ad esempio, portiere) o se nel condominio ci sono uffici, negozi, in tale caso l’impianto di terra risulta comunque obbligatorio, a prescindere dalla data di realizzazione dell’impianto, in base al DPR 462/2001, così come lo sono i relativi controlli periodici.
Si ricorda comunque che il MISE, con nota del 25 febbraio 2005 (protocollo n. 10723) ha espresso il parere secondo cui il condominio è da considerarsi luogo di lavoro ogni qual volta vi vengano esercitate attività lavorative anche saltuarie da parte di lavoratori legati a vario titolo al proprietario dell’impianto: quindi anche nel semplice caso in cui il condominio si avvalga ad esempio di un’impresa di pulizia, lo stesso sarebbe configurabile come luogo di lavoro, con obbligo ad avere l’impianto di terra.
Nota bene: La rubrica fornisce solo indicazioni informative di carattere generale e le risposte non sono sostitutive di pareri resi da professionisti a clienti.