La rivoluzione della certificazione energetica

I nuovi Decreti in materia di certificazione energetica introducono diverse modifiche sostanziali rispetto al passato: questo renderà necessaria una maggiore competenza da parte dei certificatori
La rivoluzione della certificazione energetica

Un inverno caldissimo per i professionisti e non solo per le temperature primaverili, ma anche per le novità sulla redazione degli Attestati di Prestazione Energetica – APE (certificazione energetica) in vigore dal 1° ottobre.

Luglio 2015 è stato il mese più concitato della storia dell’efficienza energetica italiana, infatti il 15 luglio 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 i tre decreti interministeriali sull’efficienza energetica degli edifici datati 26 giugno 2015 che completano dopo il quadro normativo in materia iniziato con la legge 10/91 e poi con il d.lgs. 192/05, attraverso la definizione dei requisiti minimi, delle nuove Linee Guida (a sostituzione del DPR 59/09) e i nuovi format per la Relazione Tecnica.

A cui sono seguite la DGR lombarda n. X/3868 del 17 luglio di recepimento della legislazione nazionale e il relativo testo unico di riferimento il Decreto Dirigenziale 6480 del 30 luglio.

Decreti per la certificazione energetica: le modifiche

  • il valore di prestazione energetica globale (quello che indica la classe per intenderci) sarà sempre espresso in kWh/m2 anno per tutte le destinazioni d’uso, anche per le non residenziali (prima per queste si esprimeva in kWh/m3 anno);
  • per la classificazione energetica da G ad A4, si introduce il confronto dell’edificio reale da certificare con l’edificio di riferimento che ha le stesse peculiarità dimensionali e tecniche di quello reale (una sorta di “clone” efficiente dell’edificio reale), ma con caratteristiche termiche e parametri energetici di riferimento più performanti e verso edifici a energia quasi zero, le classi energetiche non si baseranno più su classi e indici predefiniti, ma su valori di volta in volta definiti in relazione alle caratteristiche dell’edificio che si sta progettando;
  • l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nr) sarà la somma della energia primaria non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione invernale (EPH) ed estiva (EPC), per la produzione di acqua calda sanitaria (EPW), per la ventilazione (EPV) e, nel caso del settore non residenziale, per l’illuminazione artificiale (EPL) e per il trasporto di persone (EPT), quest’ultimo da intendersi come il fabbisogno di energia per ascensori e scale mobili e marciapiedi mobili;
  • per gli edifici a uso non residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B (Tabella 1 della norma UNI EN 15232);
  • verrà istituito un catasto energetico unico nazionale, ovvero il Sistema Informativo nazionale APE (SIAPE), in cui verranno raccolti tutti gli APE;
  • nuovo format per l’APE e schema univoco di annuncio di vendita per agenzie immobiliari, che fa emergere (grazie a delle emoticons) la qualità anche del solo involucro edilizio.

Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta su base mensile e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato, tutta l’energia prodotta in esubero non concorre al miglioramento della classe energetica, questo per evitare di ottenere classi molto elevate sovradimensionando le rinnovabili.

Certificazione energetica x benessere e comfortViene prevista la diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.

Si introduce anche la definizione di edificio a energia quasi zero (nZEB) nel rispetto della direttiva 2010/31/Ue, ovvero quelli che rispettano contemporaneamente i requisiti minimi per involucro e impianti del nuovo decreto (al 2019 per edifici pubblici e al 2021 per tutti gli altri edifici) e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo il d.lgs. 28/2011. In Regione Lombardia si anticipa questa prescrizione nazionale e a decorrere dal 1° gennaio 2016 gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello di tutte le destinazioni d’uso e tutti gli APE dal 1° ottobre dovranno riferirsi a una sola unità immobiliare (fatti salvi i casi di rinnovi e di nuovi contratti di servizio energia e servizio energia plus e di quelli di gestione calore per enti o soggetti pubblici).

E finalmente, contro le truffe sugli APE a basso costo, ci saranno controlli a campione, a cura delle Regioni: i certificati falsi saranno invalidati e per il progettista scatteranno le sanzioni pecuniarie previste dai decreti stessi, oltre che un controllo incrociato dei dati raccolti da ENEA e il catasto edifici dell’Agenzia delle Entrate.

Insomma, una rivoluzione necessaria che alzerà per forza l’asticella delle competenze dei professionisti ed eliminerà dal mercato chi pensava di fare una certificazione energetica al telefono!

Autore: Arch. Annalisa Galante per ElettricoMagazine

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