L’esperto: risponde Impianti a Livelli

Impianti a livelli: livelli di prestazioni 1, 2, 3

La Norma CEI 64-8: cosa è e dove si applica

Risponde Impianti a Livelli (Associazione Componenti e Sistemi per Impianti CSI)  

La norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” è stata pubblicata nel marzo 2011 ed è entrata in vigore il 1 settembre successivo. Da questa data gli impianti elettrici domestici sono entrati in una nuova fase, perché la norma al capitolo 37 adotta una classificazione in tre livelli, con regole da applicarsi agli impianti di unità immobiliari a uso residenziale.

Tale classificazione descrive ciò che gli utenti potranno scegliere nel momento in cui, rivolgendosi a un installatore di impianti elettrici, decidano di installare un nuovo impianto oppure di rinnovarlo.

L’utente finale potrà d’ora in poi chiedere all’installatore che la realizzazione dell’impianto elettrico sia di livello 1, 2 o 3, dove il livello 1 individua la configurazione minima che dovrà avere un impianto perché possa essere considerato a norma, mentre i livelli superiori 2 e 3 aumentano le prestazioni dell’impianto e quindi la sua fruibilità, che si adegua alle necessità degli utenti e alla morfologia dell’habitat. I 3 livelli sono personalizzabili in base alle esigenze di dotazione e garantiscono il rispetto degli standard di qualità, efficienza e sicurezza.

Qual è il campo di applicazione?

Il capitolo 37 della norma CEI 64-8 si applica ai nuovi impianti e ai rifacimenti completi di impianti esistenti in occasione di ristrutturazioni edili di unità immobiliari ad uso residenziale. Le prescrizioni non si applicano invece agli impianti nelle unità abitative negli edifici pregevoli per arte e storia, soggetti al Decreto Legislativo 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 37 e alle parti comuni degli edifici residenziali.  

È obbligatorio applicare il capitolo 37?

Assolutamente sì, perché è parte integrante della norma 64-9. La conformità alla norma CEI 64-8 dà automaticamente la presunzione di conformità alla regola dell’arte secondo la legge 186/68, altrimenti è onere dell’installatore dimostrare questa conformità. La norma Cei 64-8, capitolo 37 non è obbligatoria solo nel caso in cui fosse richiesto il rifacimento completo dell’impianto esistente senza la ristrutturazione edile dell’unità immobiliare perché le prescrizioni del Capitolo 37 si applicano ai nuovi impianti e ai rifacimenti completi di impianti esistenti in occasione di ristrutturazioni edili dell’unità immobiliare

 

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