Dichiarazione di conformità: cosa c’è da sapere e Faq – L’esperto risponde

La dichiarazione di conformità alla regola d’arte: cosa c'è da sapere e quando è necessaria. Approfondimenti tecnico-normativi e faq
Inpianto elettrico: la dichiarazione di conformità

La Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte è un documento che l’installatore è obbligato a rilasciare quando viene realizzato un impianto tra quelli elencati all’art. 1 comma 2 del DM 37/08 (che ha sostituito la legge 46/90). Con la Dichiarazione di conformità (DI.CO.) l’installatore certifica che l’impianto è stato realizzato seguendo la regola dell’arte e rispetta gli standard di qualità e sicurezza.

Dichiarazione di Conformità: per quali impianti è richiesta?

Nell’articolo 1 del DM 37/08 vengono definiti gli impianti per i quali è necessario rilasciare la dichiarazione di conformità realizzati all’interno di edifici, indipendente dalla destinazione d’uso dell’edificio stesso:

  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);
  • impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b);
  • impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
  • impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d);
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e);
  • impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f);
  • impianti di protezione antincendio (lettera g)

I diversi aspetti della DI.CO

Quando si parla di Dichiarazione di conformità è necessario affrontare diverse tematiche relative al DM 37/08. ElettricoMagazine con esperti del settore ha realizzato una serie di articoli dedicati ai diversi aspetti della DI.CO. e al concetto della regola dell’arte.

DM 37/08: indicazioni dal MISE sulle abilitazioni limitate

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità che alcune imprese di installazioni impianti possano essere abilitate ai sensi del DM 37/08 solo per specifici settori. A questo link le abilitazioni limitate.

elettricista che lavora su impianto elettrico

Faq su Dichiarazione di conformità – DM 37/08

Sono un installatore di impianti elettrici. In caso di rifacimento parziale di un impianto all’interno di un appartamento, al fine di ottenere l’agibilità dal Comune, quali documenti devo rilasciare? La Dichiarazione di Conformità (DI.CO.), la Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.) o entrambe?

In caso di richiesta del certificato di agibilità la Dichiarazione di Conformità degli impianti è obbligatoria. La dichiarazione di conformità dell’impianto va presentata allo sportello unico dell’edilizia entro 30 giorni dal termine dei lavori. L’ufficio comunale provvederà  a sua volta a inviare la documentazione alla Camera di Commercio, ente responsabile dei controlli. Il riferimento legislativo è il DM 37/08, articolo 7, commi 1 e 3, che stabiliscono che, al termine dei lavori, l’impresa che ha modificato o installato l’impianto deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità composta dalla relazione dei materiali utilizzati, dalla modulistica allegata nel decreto e dagli elaborati di progetto (se dovuti in base a quanto disposto dall’Allegato I). In caso di modifica di un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata, anche se deve considerare la funzionalità e la sicurezza della totalità dell’impianto, sulla base della Dichiarazione di Conformità relativa alla parte preesistente.
L’art. 7, comma 6 del DM 37/08 dispone altresì che la Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.) si renda necessaria solo qualora il certificato di conformità (dell’impianto preesistente) non sia stato prodotto o non sia reperibile e solo se gli impianti siano stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08. La dichiarazione deve essere fatta da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata che eserciti da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi che attestino la rispondenza dell’impianto alla normativa.

Sono un installatore di impianti elettrici, ho realizzato un impianto elettrico in un appartamento, predisponendo il cavo di terra di tutto l’alloggio da 6 mmq fuori dalla porta. Dato che nel pianerottolo non esiste un impianto di messa a terra, in qualità di installatore posso rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico avendo predisposto il cavo di terra su tutte le prese e nei punti luce?

Se l’impianto non ha la messa a terra per mancanza del collegamento effettivo dell’impianto a un dispersore di terra, non sarà possibile applicare la norma CEI 64-8 e pertanto l’installatore dovrà valutare se sussista una soluzione tecnica diversa che comunque assicuri un livello di sicurezza equivalente e quindi il rispetto della regola dell’arte.
Solo ove sia assicurato il rispetto della regola dell’arte sarà possibile emettere una dichiarazione di conformità a norma dell’art. 7 del DM 37/08.
Della dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto.

Ricordiamo che nei condomini è obbligatorio procedere alle verifiche degli impianti di messa a terra a norma del DPR 462/2001 e quindi ad adeguarli se mancano. Il committente, essendo un condomino, può chiedere all’amministratore di procedere alle verifiche degli impianti di messa a terra e tale richiesta non può essere rifiutata se si tratta di condominio-luogo di lavoro (ad esempio, presenza di portieri o imprese di pulizia). Se così non fosse, il singolo condomino può chiedere prima i documenti attestanti la sicurezza dell’impianto condominiale a norma dell’art. 1130 c.c. e poi la convocazione di un’Assemblea a norma dell’art. 1120 per l’adeguamento urgente.

Relativamente agli allegati da rilasciare insieme alla Dichiarazione di Conformità, i certificati IMQ e la Dichiarazione CE rilasciati dalle aziende costruttrici (i certificati IMQ per prese, interruttori ecc.), devono essere rilasciati dagli installatori ai propri clienti? Devono essere rilasciati anche allo sportello dell’edilizia?

Gli allegati obbligatori da rilasciare insieme alla DI.CO. sono definiti dall’Allegato I del DM 37/08 e dalle indicazioni riportate nella nota 7 del medesimo Allegato. Tra queste prescrizioni non rientrano i certificati IMQ e la Dichiarazione CE. Nei casi in cui il DM 37/08 preveda la necessità di deposito della dichiarazione presso lo sportello unico per l’edilizia, esso potrà riferirsi alla sola dichiarazione  senza i relativi allegati.

Risponde Impianti a Livelli (Associazione Componenti e Sistemi per Impianti CSI)  

Nota bene: La rubrica fornisce solo indicazioni informative di carattere generale e le risposte non sono sostitutive di pareri resi da professionisti a clienti.


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