Cosa significa lavorare a regola d’arte nel settore elettrico?

Rubrica di approfondimento tecnico-normativo realizzata dai tecnici di Unae Emilia Romagna. Oggi si parla di regola dell'arte nel settore elettrico
regola dell'arte impianto elettrico

Come previsto dall’art. 6 comma 1 del DM n. 37/2008 le imprese installatrici devono realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti si considerano eseguiti a regola dell’arte se sono realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo.

Il DM n. 37/2008 ribadisce, inoltre, quanto già previsto dall’articolo 5 comma 6 del DPR n. 447/1991 ossia che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge n. 46/1090) si considerano adeguati se dotati di:

  • sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto;
  • protezione contro i contatti diretti;
  • protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Il DM n. 37/2008, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 46/1990, non prevede alcun obbligo di adeguare i vecchi impianti, ma si limita ad affermare che risultano adeguati gli impianti che possiedono i requisiti sopra evidenziati.

L’impresa installatrice prima dell’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti previsti dal DM n. 37/2008, deve affiggere un cartello da cui risultino i propri dati identificativi e, se è prevista, la redazione del progetto da parte di un professionista, il nome del progettista dell’impianto o degli impianti.

Per ottemperare a quanto sopra, l’installatore deve conoscere, almeno per gli aspetti principali, la classificazione degli ambienti ordinari o speciali in cui l’impianto elettrico deve rispettare le caratteristiche particolari, come ad esempio:

  • ambienti con bagni e docce;
  • ambienti a maggior rischio in caso di incendio ( MARCI);
  • ambienti con pericolo di esplosione.

Inoltre l’installatore deve eseguire, o far eseguire, la valutazione complessiva del rischio elettrico che comprende anche:

  • rischio di fulminazione;
  • rischio incendio;
  • rischio esplosione, come sotto riportato.

La valutazione del rischio elettrico richiesta dal D.Lgs. n. 81/2008

Nei luoghi di lavoro il D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 80 del capo III del titolo III prevede che il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori stessi
da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

  • contatti elettrici diretti;
  • contatti elettrici indiretti;
  • innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
  • innesco di esplosioni;
  • fulminazione diretta ed indiretta;
  • sovratensioni;
  • altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Al fine di garantire la sicurezza a cui sono esposti i lavoratori, il D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad eseguire una specifica valutazione del rischio elettrico nel luogo di lavoro tenendo conto delle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze in tutte le condizioni di esercizi prevedibili.

A seguito di questa valutazione il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie a:

  • eliminare o ridurre i rischi presenti;
  • individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro;
  • predisporre le procedure di uso e manutenzione;
  • garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza degli impianti.

La regola dell’arte è statica oppure evolve nel tempo?

La regola dell’arte deve considerarsi un concetto in continua evoluzione, figlio del periodo storico in cui si vive, della conoscenza tecnica di quel periodo e delle leggi e consuetudini in vigore nello stesso tempo. Occorre quindi mantenersi aggiornati sulla evoluzione normativa, sia tecnica (norme CEI) sia legislativa (Leggi, Decreti Ministeriali, ecc.).

Articolo di UNAE Emilia Romagna per ElettricoMagazine

Approfondimenti

Per approfondire l’argomento sul sito sono presenti altri due articoli

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L’Avvocato: mancato rispetto della regola dell’arte

 

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