Entrate in vigore le nuove linee guida sui Certificati Bianchi (TEE)

Le nuove linee guida sui Certificati Bianchi (TEE) sono entrate in vigore a sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta ad aprile
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Sono entrate in vigore il 3 ottobre scorso le linee guida introdotte dal DM 11 gennaio 2017 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale con le novità principali relative al decreto sui TEE (titoli di efficienza energetica), comunemente definiti Certificati Bianchi.

Le nuove linee guida, così come riporta il documento di sintesi del GSE sui Certificati Bianchi, introducono una serie di novità  che, oltre a definire i nuovi obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2017-2020, stabiliscono le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

Più in particolare il decreto individua: 

a) i soggetti ammessi al meccanismo; 
b) le nuove Linee Guida per la preparazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei Certificati Bianchi; 
c) la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi; 
d) aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell’esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo ed il relativo regime sanzionatorio.

Obiettivi

Per i prossimi anni, pur mantenendo la differenziazione fra target globali in fonti primarie e target specifici per TEE, gli obiettivi quantitativi di risparmio nazionali  ammonteranno nel 2017 a 7,1 milioni Mtep  per arrivare a 11,09 Mtep nel 2020.

Soggetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi

Per quanto riguarda i soggetti ammessi, si conferma quanto previsto in precedenza: possono presentare progetti i distributori elettrici e gas con più di 50mila clienti finali da soggetti sia pubblici sia privati, come le E.S.CO che sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352; da soggetti sia pubblici sia privati che hanno nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339; da soggetti sia pubblici sia privati che sono in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.

Metodi di valutazione dei progetti

Ai sensi del nuovo decreto, i metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica sono due:

Il Metodo a Consuntivo che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o più stabilimenti, edifici o siti. Il metodo di valutazione a consuntivo quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto a consuntivo tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.

Il Metodo Standardizzato quantifica, invece, il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto standardizzato, rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.

Ai fini dell’ammissibilità è qui necessario dimostrare: la ripetitività degli interventi che compongono il progetto in contesti simili; la non convenienza economica del costo relativo all’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi. Ai fini dell’accesso al meccanismo, il PS deve aver generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

L’Autorità per l’energia, proprio nei giorni scorsi, ha approvato le nuove “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica” ed il nuovo “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica”, modificati dal GME al fine di tener conto di quanto precedentemente disposto con delibera 514/2017/R/EFR in merito all’unificazione delle tipologie dei TEE. Dal 5 ottobre scorso sia sulla piattaforma del Registro TEE che su quella del Mercato è dunque consentita la negoziazione unificata per tutte le tipologie di Titoli.

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