Continua il percorso verso le nuove scadenze delle direttive 2009/125/CE (Regolamenti ErP o Ecodesign) sui requisiti di progettazione ecocompatibile degli apparecchi connessi all’energia e 2010/30/Ce Eld (Energy Labelling Directive) sull’etichettatura energetica per raggiungere gli obiettivi imposti dal Pacchetto clima – energia 20-20-20:
A queste direttive quadro è seguita la pubblicazione dei quattro importanti Regolamenti specifici per gli impianti, che hanno individuato nella climatizzazione invernale e nella produzione di acqua calda sanitaria le maggiori potenzialità per fare efficienza e sviluppare soluzioni innovative:
I Regolamenti 811 e 812 introducono un sistema armonizzato per l’etichettatura dei generatori in base alla loro efficienza in modo da fornire ai consumatori delle informazioni omogenee tali da consentirne il confronto.
I Regolamenti 813 e 814 definiscono i requisiti prestazionali minimi per la commercializzazione e/o la messa in funzione dei generatori
Per certificare l’efficienza dei generatori di calore per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria ed il loro rispetto dei limiti in merito alle emissioni inquinanti, il 26 settembre 2015 sono entrate in vigore le Direttive Europee Eco Design ed Etichettatura Energetica (o ErP – Energy related Products).
Tali requisiti riguardano rendimento, emissioni inquinanti (NOx), rumorosità e dispersioni.
Le nuove regole di progettazione – dal 26 settembre 2015 al 26 settembre 2019 – riguardano gli apparecchi per il riscaldamento ambiente e apparecchi di riscaldamento misti aventi una potenza termica nominale inferiore ai 400 kW, inclusi gli apparecchi integrati in insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o in insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, gli scaldacqua aventi una potenza nominale inferiori ai 400 kW e di serbatoi per l’acqua calda aventi un volume utile inferiore ai 2.000 litri, compresi quelli integrati negli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari.
La Fase 1 dei Regolamenti ErP ha imposto l’obbligo di produrre apparecchi in grado di assicurare specifici standard di efficienza energetica. Inoltre, tutti i prodotti e sistemi immessi sul mercato devono avere un’etichetta energetica che fornisce una chiara indicazione della classe di efficienza.
I Regolamenti hanno introdotto il concetto di sistema di prodotti, ovvero la combinazione di uno o più apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con uno o più dispositivi di controllo della temperatura e/o uno o più dispositivi solari.
A decorrere dal 26 settembre 2018 le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, degli apparecchi di riscaldamento e scaldacqua non possono essere superiori a:
Gli scaldacqua istantanei devono rispettare in base al profilo di carico, una determinata efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua ancora più severa.
Questi obblighi riguardano i produttori, mentre i rivenditori e i grossisti possono continuare a vendere le scorte di magazzino acquistate prima del 26 settembre 2018.
Ad Agosto del 2019 terminerà il percorso relativo ai Regolamenti ErP con l’eliminazione delle classi di minore efficienza e indicazioni ancora più restrittive.