Dichiarazione di conformità: la documentazione necessaria

La dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, così denominata dall'articolo 5 del Decreto 27 marzo 2008, n 37 (sinteticamente DM 37/08): la documentazione necessaria ad attestare la sicurezza degli impianti.
dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, così denominata dall’articolo 5 del Decreto 27 marzo 2008, n 37 (sinteticamente DM 37/08) risulta essere un allegato obbligatorio di moltissimi adempimenti.

L’onere di dover documentare la regolarità dell’installazione degli impianti tecnologici installati figura tra le attività a carico dei vari responsabili:

  • proprietari immobiliari;
  • legali rappresentanti aziendali;
  • amministratori condominiali;
  • building manager;
  • facility manager.

Con questo secondo articolo sulla dichiarazione di conformità (a questo link il primo articolo), si vogliono approfondire gli aspetti relativi alla documentazione necessaria ad attestare la sicurezza degli impianti ed in particolare quali siano i principali documenti richiesti in funzione della data di realizzazione dell’impianto.

Non si può che cominciare l’elenco con la dichiarazione di conformità (DI.CO.) alla regola dell’arte (sinteticamente dichiarazione di conformità), che venne prevista per la prima volta dalla legge 5 marzo 1990, nr 46 (sinteticamente legge 46/90) a partire dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ovvero il 13 Marzo 1990. Tuttavia il modulo ministeriale venne adottato solo due anni dopo, tramite la pubblicazione del DM 20 febbraio 1992. Vi è inoltre da considerare che la legge chiariva che c’erano dei limiti oltre i quali occorreva redigere un progetto sottoscritto da un professionista iscritto agli albi professionali. Tali limiti vennero definiti tramite il DPR 447 del 6 dicembre 1991.

È di tutta evidenza che in un’epoca di completa innovazione legislativa, le DICO dei primi anni 90 fossero merce molto rara. Inoltre, come riportato nel precedente articolo, nel campo di applicazione della legge 46/90 non rientravano gli impianti diversi dall’impianto elettrico negli edifici ad uso non residenziale.

Ne deriva che per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 46/90 o per gli impianti non ricadenti nel relativo campo di applicazione non era prevista alcuna documentazione atta a dimostrarne la corretta realizzazione. Per gli impianti realizzati nelle attività soggette al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), può essere comunque disponibile una dichiarazione di “corretta posa” tramite un modulo denominato “dich-imp”.

Corre l’obbligo di sottolineare che, dal 13 marzo 1990 sono ormai trascorsi ben più dei 20 anni considerati come criterio progettuale di dimensionamento degli impianti, quindi per gli quelli realizzati prima è realmente opportuno valutare un radicale intervento di rinnovo e riqualificazione.

Tuttavia, per gli impianti nelle singole abitazioni, nel 1994, il DPR 392/94 aveva previsto, per gli amministratori condominiali ed i proprietari delle singole unità abitative, la possibilità di autocertificare la realizzazione dell’impianto in data antecedente alla di pubblicazione della legge 46/90 (13 marzo 1990). Era infatti riportato che:

  • Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi al dettato della legge 46/90 al momento della entrata in vigore, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell’amministrazione degli stessi possono dimostrare l’avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.
  • I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione che ha valore sostitutivo del certificato di conformità.

Con la pubblicazione in data 27 marzo 2008 del Decreto 22 gennaio 2008, nr 37 (sinteticamente DM 37/08), si è finalmente esteso il campo di applicazione, ed il relativo obbligo di consegna della dichiarazione di conformità, per tutte le tipologie impiantistiche in tutte le tipologie di edificio.

Pertanto, per tutti gli interventi relativi a nuove installazioni e trasformazioni, ampliamenti e manutenzioni straordinarie su impianti esistenti, deve essere redatta una dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, secondo il modello riportato nell’allegato 1 dello stesso decreto. I limiti di responsabilità dell’impresa installatrice sono limitati alle parti di impianti oggetto dell’intervento.

Obbligo di progettazione per tutti gli impianti

Un’altra fondamentale novità del DM 37/08 fu l’estensione dell’obbligo di progettazione per tutti gli impianti. Per gli impianti aventi caratteristiche eccedenti, quelle elencate all’articolo 5 comma 2 (es. impianti elettrici di potenza maggiore di 6 kW), il progetto deve essere redatto da un libero professionista iscritto all’albo professionale, per gli impianti al di sotto degli stessi limiti deve essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa. In quest’ultimo caso il progetto è costituito almeno dello schema.

Come riportato all’articolo 7, il DM 37/08 ha infine introdotto una sanatoria per tutti gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 (data di pubblicazione).

Infatti viene riportato che, nel caso in cui la dichiarazione di conformità, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non richiedenti il progetto redatto da un libero professionista, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

La figura 1 riporta sinteticamente la possibile situazione documentale atta a dimostrare la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte in funzione della data di realizzazione degli impianti.

Dichiarazione di conformità
Figura 1:Documentazione impianto

 

Da sapere

Proprietari immobiliari, legali rappresentanti aziendali, amministratori condominiali, building manager, facility manager, sono chiamati a vario titolo a dimostrare la regolare esecuzione degli impianti tecnologici negli edifici.

Per tutti gli impianti realizzati prima del 13 -03-1990 o per quelli diversi dall’impianto elettrico realizzati tra il 13-03-1990 ed il 27-03-2008 nei luoghi soggetti a rilascio del CPI da parte dei VVFF, possono essere disponibili le dichiarazioni di corretta posa secondo i modelli “dich-imp” del Ministero dell’Interno

Per gli impianti condominiali o delle singole unità abitative realizzati prima del 13-03-1990 può essere disponibile un’autocertificazione rilasciata dall’amministratore condominiale o dal proprietario ai sensi del DPR 392/94

Per gli impianti o gli interventi di ampliamento, trasformazione e manutenzione straordinaria realizzati prima del 27-03-2008, e per il quale non è disponibile la dichiarazione di conformità redatta ai sensi della legge 46/90, può essere redatta una dichiarazione di rispondenza.

Per gli impianti e gli interventi realizzati dopo il 27-03-2008 deve essere presente una dichiarazione di conformità secondo il modello in allegato 1 al DM 37/08.

I diversi aspetti della dichiarazione di conformità

Questo articolo fa parte di un insieme di articoli dedicati alla dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico. Negli altri articoli sono stati approfonditi alcuni aspetti relativi al DM 37/08 ed in particolare:

Inoltre, gli esperti di Impianti a Livelli (Associazione Componenti e Sistemi per Impianti CSI) ha risposto ad alcune domande relative a Dichiarazione di Conformità (DI.CO.), la Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.).

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Massimo Monopoli

Ingegnere Elettrotecnico - Progettazione impianti tecnologici - Efficienza energetica - Produzione energia da fonti rinnovabili presso Studio Simax (www.studiosimax.it), studio di ingegneria specializzato nella progettazione di impianti tecnologici
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